Normativa sulle vasche di contenimento.Le vasche da contenimento proteggono le falde acquifere in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti e prevengono scivolamenti, cadute ed ustioni dovute a prodotti chimici aggressivi per le persone.
Riguardo le capacità richieste dalla legge Italiana, dobbiamo rifarci al DM 31/07/1934 e successive modifiche ed integrazioni. Diciamo che per semplificare le cose, vige la seguente regola riconosciuta a livello nazionale:
“La vasca di raccolta deve avere un volume di capacità minima pari al più grande dei contenitori stoccati e non inferiore ad 1/3 del volume totale stoccato.”
Qualora lo stoccaggio delle sostanze si trovasse in una zona di tutela della falda idrica, tutto il volume stoccato deve poter essere contenuto nella vasca di raccolta (100%).
Normativa sullo stoccaggio degli oli esausti.
Decreto Ministeriale n° 392 del 16/05/1996
Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.
Art. 2. Requisiti degli impianti di stoccaggio presso il detentore.
1. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 95/1992
degli oli usati e degli eventuali filtri usati devono essere dotati di recipienti con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli oli usati contenuti.
2. I recipienti di cui al comma 1 devono inoltre essere provvisti di:
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e
svuotamento;
c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
d) apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto.